Accordo

Art. 4

In vigore dal 28 lug 1995
1. Il presente Accordo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascun Stato che ratificherà il presente Accordo o vi aderirà dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, l'Accordo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito, da parte di detto Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione. 3. Se la data di entrata in vigore come risulta dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo è precedente a quella che risulta dall'applicazione dell' della Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, è a quest'ultima data che il presente Accordo entrerà in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-a-4

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