Accordo
Art. 9
In vigore dal 28 lug 1995
1. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che le Parti alla controversia non avrebbero potuto regolare a mezzo di negoziazione o in altro modo, sarà sottoposta ad arbitrato se una qualunque delle Parti contraenti alla controversia lo domanda e sarà di conseguenza deferita a uno o più arbitri prescelti di comune accordo dalle Parti alla controversia. Se, entro tre mesi a decorrere dalla richiesta di arbitrato, le Parti alla controversia non pervengono ad intendersi sulla scelta di un arbitro o degli arbitri una qualunque di dette Parti potrà domandare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di nominare un arbitro unico dinanzi al quale la controversia sarà rinviata per la decisione.
2. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo sarà obbligatoria per le Parti contraenti alla controversia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-a-9