Accordo
Art. 7
In vigore dal 28 lug 1995
Ogni Parte contraente potrà denunciare il presente accordo con notifica scritta diretta al Segretario generale. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica. Ogni Parte contraente la quale cessi di essere Parte alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, cesserà alla stessa data di essere Parte al presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-a-7