Accordo
Art. 3
In vigore dal 28 lug 1995
1. Ogni Stato potrà al momento in cui firmerà o ratificherà il presente Accordo o vi aderirà o ad ogni successivo momento, dichiarare con notifica diretta al Segretario generale che l'Accordo diviene applicabile a tutti i territori o ad uno qualunque tra essi di cui assicura i rapporti internazionali. L'Accordo diverrà applicabile al territorio o ai territori designato(i) nella notifica trenta giorni dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto tale notifica o alla data di entrata in vigore dell'Accordo per lo Stato che invia la notifica, se tale data è posteriore alla precedente.
2. Ogni Stato che avrà effettuato una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 del presente articolo potrà in qualsiasi data successiva, con notifica diretta al Segretario generale, dichiarare che l'Accordo cesserà di essere applicabile al territorio designato nella notifica e l'Accordo cesserà di essere applicabile al detto territorio un anno dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto tale notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-a-3