Accordo

Art. 10

In vigore dal 28 lug 1995
Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata nel senso di vietare ad una Parte contraente di prendere i provvedimenti compatibili con le norme dello Statuto delle Nazioni Unite e limitati alle esigenze dettate dalle circostanze, che essa ritenga necessarie per la sua sicurezza esterna o interna.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-a-10

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