Accordo
Art. 10
In vigore dal 28 lug 1995
Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata nel senso di vietare ad una Parte contraente di prendere i provvedimenti compatibili con le norme dello Statuto delle Nazioni Unite e limitati alle esigenze dettate dalle circostanze, che essa ritenga necessarie per la sua sicurezza esterna o interna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-a-10