Accordo
Art. VII
Bilancio e contributi
In vigore dal 11 gen 1995
Articolo VII
Bilancio e contributi
1. Il Direttore generale presenta al Comitato bilancio, finanze e amministrazione il bilancio preventivo annuale e il rendiconto finanziario dell'OMC. Il Comitato bilancio, finanze e amministrazione esamina il bilancio preventivo annuale e il rendiconto finanziario presentati dal Direttore generale e formula raccomandazioni in proposito al Consiglio generale. Il bilancio preventivo annuale è soggetto all'approvazione del Consiglio generale.
2. Il Comitato bilancio, finanze e amministrazione propone al Consiglio generale regolamenti finanziari, che comprendono disposizioni in cui si sanciscono:
a) le dimensioni dei contributi per la suddivisione delle spese
dell'OMC tra i suoi Membri;
e
b) le misure da adottare nei confronti dei Membri in ritardo sui pagamenti.
I regolamenti finanziari si basano, per quanto possibile, sui regolamenti e sulle prassi del GATT 1947.
3. Il Consiglio generale adotta i regolamenti finanziari e il bilancio preventivo annuale con una maggioranza di due terzi che comprenda più della metà dei Membri dell'OMC.
4. Ciascun Membro versa senza indugio all'OMC la sua quota delle spese dell'OMC conformemente ai regolamenti finanziari adottati dal Consiglio generale.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-29;747#art-a-vii