Accordo
Art. II
Campo di attività dell'OMC
In vigore dal 11 gen 1995
Articolo II
Campo di attività dell'OMC
1. L'OMC funge da quadro istituzionale comune per la gestione delle relazioni commerciali tra i suoi Membri nelle questioni relative agli accordi e agli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati del presente Accordo.
2. Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 (in appresso denominati "Accordi commerciali multilaterali") costituiscono parte integrante del presente Accordo e sono impegnativi per tutti i Membri.
3. Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui all'allegato 4 (in appresso denominati "Accordi commerciali plurilaterali") fanno anch'essi parte del presente Accordo per i Membri che li hanno accettati, per i quali sono impegnativi. Gli Accordi commerciali plurilaterali non comportano obblighi nè diritti per i Membri che non li hanno accettati.
4. L'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 riportato nell'allegato 1A (in appresso denominato "GATT 1994") è giuridicamente distinto dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio datato 30 ottobre 1947 allegato all'Atto finale adottato alla conclusione della seconda sessione del Comitato preparatorio della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull'occupazione, come successivamente rettificato, emendato o modificato (in appresso denominato "GATT 1947").
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-29;747#art-a-ii