Accordo
Art. I
Istituzione dell'Organizzazione
In vigore dal 11 gen 1995
ACCORDO CHE ISTITUISCE
L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO
Le Parti del presente Accordo,
riconoscendo che le loro relazioni nel campo del commercio e delle attività economiche dovrebbero essere finalizzate ad innalzare il tenore di vita, a garantire la piena occupazione e un volume sostanziale e in continua crescita di reddito reale e di domanda effettiva, e ad espandere la produzione e il commercio di beni e servizi, consentendo al tempo stesso un impiego ottimale delle risorse mondiali, conformemente all'obbiettivo di uno sviluppo sostenibile, che miri a tutelare e a preservare l'ambiente e a potenziare gli strumenti per perseguire tale obiettivo in maniera compatibile con le rispettive esigenze e i rispettivi problemi, derivanti dai diversi livelli di sviluppo economico;
riconoscendo altresì che occorre adoperarsi concretamente affinché i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli meno avanzati, si assicurino una quota della crescita del commercio internazionale proporzionale alle necessità del loro sviluppo economico;
desiderando contribuire a tali obiettivi attraverso la conclusione di mutui accordi reciprocamente convenienti finalizzati a una sostanziale riduzione delle tariffe e degli altri ostacoli agli scambi e all'eliminazione dei trattamenti discriminatori nelle relazioni commerciali internazionali;
risolute dunque a dar vita a un sistema commerciale multilaterale integrato più razionale e duraturo che comprenda l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, i risultati dei programmi di liberalizzazione degli scambi avviati in passato e tutti i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round:
decise a preservare i pricipi fondamentali di tale sistema commerciale multilaterale e a perseguirne gli obiettivi essenziali, convengono quanto segue:
Articolo I
Istituzione dell'Organizzazione
Si istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominata "l'OMC").
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-29;747#art-a-i