Accordo
Art. VI
Segretariato
In vigore dal 11 gen 1995
Articolo VI
Segretariato
1. Si costituisce un Segretariato dell'OMC (in appresso denominato "il Segretariato") diretto da un Direttore generale.
2. La Conferenza dei Ministri nomina il Direttore generale e adotta i regolamenti che specificano i poteri, i doveri, le condizioni di servizio e la durata del mandato del Direttore generale.
3. Il Direttore generale nomina il personale del Segretariato e ne stabilisce i doveri e le condizioni di servizio conformemente ai regolamenti adottati dalla Conferenza dei Ministri.
4. Le funzioni del Direttore generale e del personale del Segretariato sono di carattere esclusivamente internazionale.
Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale e il personale del Segretariato non chiedono nè accettano istruzioni da alcun governo nè da alcuna altra autorità esterna all'OMC. Essi evitano qualsiasi azione che possa ripercuotersi negativamente sulla loro posizione di funzionari internazionali. I Membri dell'OMC rispettano il carattere internazionale delle funzioni del Direttore generale e del personale del Segretariato e non cercano di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.
Storico versioni
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