Accordo
Art. IX
Processo decisionale
In vigore dal 11 gen 1995
Articolo IX
Processo decisionale
1. L'OMC si attiene alla prassi delle decisioni adottate all'unanimità in vigore nel quadro del GATT 1947. Salvo disposizioni diverse, qualora risulti impossibile adottare una decisione all'unanimità, la decisione relativa alla questione in discussione viene posta ai voti. Nelle riunioni della Conferenza dei Ministri e del Consiglio generale, ogni Membro dell'OMC ha un voto.
Qualora le Comunità europee esercitino il loro diritto di voto, esse hanno un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri Membri dell'OMC. Le decisioni della Conferenza dei Ministri e del Consiglio generale sono prese in base alla maggioranza dei voti espressi, salvo diverse disposizioni del presente Accordo o dell'Accordo commerciale multilaterale in questione.
2. La Conferenza dei Ministri e il Consiglio generale hanno esclusiva di adottare interpretazioni del presente Accordo e degli Accordi commerciali multilaterali. Nel caso dell'interpretazione di uno degli Accordi commerciali multilaterali di cui all'allegato 1, essi esercitano la loro autorità sulla base di una raccomandazione del Consiglio che sovrintende al funzionamento di tale Accordo. La decisione di adottare un'interpretazione è presa con una maggioranza dei tre quarti dei Membri. Il presente paragrafo non viene utilizzato in modo tale da pregiudicare le disposizioni dell'articolo X in materia di emendamenti.
3. In circostanze eccezionali, la Conferenza dei Ministri può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un Membro dal presente Accordo o da un Accordo commerciale multilaterale, a condizione che tale decisione sia presa da tre quarti dei Membri, salvo diverse disposizioni del presente paragrafo.
a) Una richiesta di deroga relativa al presente Accordo è
sottoposta all'esame della Conferenza dei Ministri
conformemente alla prassi di decisione all'unanimità. La
Conferenza dei Ministri stabilisce un periodo, non superiore ai
90 giorni, per esaminare la richiesta. Se entro tale periodo
non si raggiunge l'unanimità, la decisione di concedere la deroga viene presa da tre quarti dei Membri.
b) Una richiesta di deroga relativa agli Accordi commerciali
multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C e ai relativi
allegati viene anzitutto sottoposta, rispettivamente, al
Consiglio per gli scambi di merci, al Consiglio per gli scambi di servizi o al Consiglio TRIPS, affinché la esamini per un
periodo non superiore ai 90 giorni. Al termine di tale periodo,
il Consiglio competente presenta una relazione alla Conferenza dei Ministri.
4. Una decisione della Conferenza dei Ministri che concede una deroga specifica le circostanze eccezionali che giustificano tale decisione, i termini e le condizioni che disciplinano l'applicazione della deroga e la data di scadenza di tale deroga. Le deroghe concesse per un periodo superiore a un anno sono riesaminate dalla Conferenza dei Ministri entro un anno dalla data della concessione, e successivamente ogni anno fino alla loro scadenza. In occasione di ciascun riesame, la Conferenza dei Ministri verifica se sussistono le circostanze eccezionali che giustificano la deroga e se sono stati rispettati i termini e le condizioni attinenti alla deroga. In base al riesame annuale la Conferenza dei Ministri può prorogare, modificare o abrogare la deroga.
5. Le decisioni prese nell'ambito di un Accordo commerciale plurilaterale, ivi comprese le decisioni relative e interpretazioni e deroghe, sono disciplinate dalle disposizioni di tale Accordo.
-----------------
Si considera che l'organismo in questione abbia deciso all'unanimità su una questione sottoposta alla sua attenzione qualora nessun Membro presente alla riunione in cui viene presa la decisione si opponga formalmente alla decisione proposta.
In nessun caso il numero dei voti delle Comunità europee e dei loro Stati membri può superare il numero degli Stati membri delle Comunità europee.
Le decisioni del Consiglio generale convocato in quanto Organo di conciliazione sono prese solo in conformità delle disposizioni dell', paragrafo 4, dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie.
Una decisione di concedere una deroga in merito a un obbligo soggetto a un periodo di transizione o ad un'applicazione progressiva che il Membro, richiedente la deroga, non ha rispettato entro la fine del periodo in questione, può essere presa solo all'unanimità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-29;747#art-a-ix