Accordo

Art. VIII

Statuto dell'OMC

In vigore dal 11 gen 1995
Articolo VIII Statuto dell'OMC 1. L'OMC ha personalità giuridica e ciascuno dei suoi Membri le riconosce le capacità giuridiche necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. 2. Ciascun Membro riconosce all'OMC i privilegi e le immunità necessari per l'esercizio delle sue funzioni. 3. Ciascun Membri riconosce inoltre ai funzionari dell'OMC e ai rappresentanti dei Membri i privilegi e le immunità necessari perché possano esercitare in modo indipendente le loro funzioni rel- ative all'OMC. 4. I privilegi e le immunità riconosciuti dai Membri all'OMC, ai suoi funzionari e ai rappresentanti dei suoi Membri sono analoghi ai privilegi e alle immunità previsti dalla Convenzione sui privilegi e sulle immunità delle agenzie specializzate approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947. 5. L'OMC può concludere un accordo per quanto riguarda la sede.
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