Accordo
Art. XII
Adesione
In vigore dal 11 gen 1995
Articolo XII
Adesione
1. Ciascuno Stato o territorio doganale a sè stante dotato di piena autonomia nella gestione delle proprie relazioni commerciali esterne e degli altri aspetti contemplati dal presente Accordo e dagli Accordi commerciali multilaterali può aderire al presente Accordo, a condizioni da convenirsi tra tale Stato o territorio e l'OMC. Tale adesione si applica al presente Accordo e ali Accordi commerciali multilaterali ad esso allegati.
2. Le decisioni relative alle adesioni sono prese dalla Conferenza dei Ministri. La Conferenza dei Ministri approva l'accordo sulle condizioni di adesione con una maggioranza di due terzi dei Membri dell'OMC.
3. L'adesione a un Accordo commerciale plurilaterale è disciplinata dalle disposizioni di tale accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-29;747#art-a-xii