Accordo
Art. XV
Recesso
In vigore dal 11 gen 1995
Articolo XV
Recesso
1. Ciascun Membro può recedere dal presente Accordo. Detto recesso si applica al presente Accordo e agli Accordi commerciali multilaterali ed ha effetto allo scadere del termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui il Direttore generale dell'OMC ha ricevuto notifica scritta del recesso.
2. Il recesso di un Accordo commerciale plurilaterale è disciplinato dalle disposizioni di tale Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-29;747#art-a-xv