All. 1A - Accordo
Art. 4
Elaborazione, adozione e applicazione di norme
In vigore dal 11 gen 1995
Elaborazione, adozione e applicazione di norme
4.1 I Membri faranno in modo che gli enti di normalizzazione della loro amministrazione centrale accettino e si conformino al codice di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme di cui all'allegato 3 del presente Accordo (in appresso denominato "codice di procedura"). Essi adotteranno ogni adeguata misura in loro potere per fare in modo che gli enti di normalizzazione facenti capo alle amministrazioni locali e agli organismi non governativi posti sotto la loro giurisdizione territoriale, nonché gli enti di normalizzazione regionali di c essi, ovvero uno o più organismi posti sotto la loro giurisdizione territoriale facciano parte, accettino e osservino il predetto codice di procedura. Inoltre, i Membri non adotteranno misure che abbiano l'effetto diretto o indiretto di obbligare o di incoraggiare tali enti di normalizzazione ad agire in modo incompatibile con il codice di procedura. Gli obblighi dei Membri in relazione all'osservanza delle disposizioni del codice di procedura da parte degli enti di normalizzazione sono vigenti anche nel caso in cui questi ultimi non accettino il codice di procedura.
4.2 Agli enti di normalizzazione che abbiano accettato e osservino il codice di procedura i Membri daranno atto della loro osservanza dei principi del presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-29;747#art-aa-4