All. 1A - Accordo
Art. 9
Sistemi internazionali e regionali
In vigore dal 11 gen 1995
Sistemi internazionali e regionali
9.1 Nei casi in cui sia richiesta un'esplicita assicurazione di conformità a un regolamento tecnico o ad una norma, i Membri elaboreranno e adotteranno nella misura del possibile sistemi internazionali di valutazione della conformità e ne diverranno membri o vi parteciperanno.
9.2 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per far sì che i sistemi internazionali e regionali di valutazione della conformità, di cui sono membri o a cui partecipano organismi competenti posti sotto la loro giurisdizione territoriale, siano conformi alle disposizioni degli . Inoltre, i Membri non adotteranno misure che abbiano l'effetto, diretto o indiretto, di obbligare o d'incoraggiare tali sistemi ad agire in modo incompatibile con le disposizioni degli .
9.3 I Membri faranno in modo che gli enti dei loro governi centrali si basino su sistemi internazionali o regionali di valutazione della conformità solo nella misura in cui questi siano conformi alle disposizioni degli , secondo pertinenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-29;747#art-aa-9