All. 1A - Accordo
Art. 8
Procedure di valutazione della conformità da parte di organismi non governativi
In vigore dal 11 gen 1995
Procedure di valutazione della conformità da parte di organismi non governativi
8.1 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per far sì che gli organismi non governativi posti sotto la loro giurisdizione territoriale che applicano procedure di valutazione della conformità osservino le disposizioni degli , accezion fatta per l'obbligo di notificare procedure di valutazione della conformità di cui si prevede l'adozione. Inoltre, i Membri non adotteranno misure che abbiano l'effetto, diretto o indiretto, di obbligare o d'incoraggiare tali organismi ad agire in modo incompatibile con le disposizioni degli .
8.2 I Membri faranno in modo che gli enti dei loro governi centrali si basino su procedure di valutazione della conformità applicate da organismi non governativi solo nella misura in cui questi osservino le disposizioni degli , eccezion fatta per l'obbligo di notificare procedure di valutazione della conformità di cui si prevede l'adozione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-29;747#art-aa-8