All. 1A - Accordo

Art. 7

Procedure di valutazione della conformità da parte di enti pubblici locali

In vigore dal 11 gen 1995
Procedure di valutazione della conformità da parte di enti pubblici locali Riguardo agli enti pubblici locali rientranti nella loro giurisdizione territoriale: 7.1 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per assicurare l'osservanza, da parte di tali enti, delle disposizioni degli , eccezion fatta per l'obbligo di notifica di cui all', paragrafo 6, comma 2 e paragrafo 7, comma 1. 7.2 I Membri dovranno fare in modo che le procedure di valutazione della conformità delle amministrazioni locali di livello immediatamente subordinato a quello dell'amministrazione centrale siano notificati in conformità alle disposizioni dell', paragrafo 6, comma 2 e paragrafo 7, comma 1, fermo restando che non è richiesta alcuna notifica per le procedure di valutazione della conformità il cui contenuto tecnico sia sostanzialmente identico a quello delle procedure di valutazione della conformità precedentemente notificate dagli enti pubblici centrali del Membro in questione. 7.3 I Membri hanno facoltà di richiedere che i contatti con altri Membri, tra cui le notifiche, le informazioni da fornire, le osservazioni e le discussioni di cui all', paragrafi 6 e 7, avvengano attraverso l'amministrazione centrale. 7.4 I Membri non adotteranno misure che obblighino o incoraggino gli enti pubblici locali posti sotto la loro giurisdizione territoriale ad agire in modo incompatibile con le disposizioni degli . 7.5 A norma del presente accordo, ai Membri compete la piena responsabilità dell'osservanza di tutte le disposizioni degli . Essi dovranno elaborare e attuare adeguate misure e meccanismi che aiutino le amministrazioni pubbliche non centrali ad osservare le disposizioni degli .
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