Accordo
Art. III
Funzioni dell'OMC
In vigore dal 11 gen 1995
Articolo III
Funzioni dell'OMC
1. L'OMC favorisce l'attuazione, l'amministrazione e il funzionamento del presente Accordo e degli Accordi commerciali multilaterali, ne persegue gli obiettivi e funge da quadro per l'attuazione, l'amministrazione e il funzionamento degli Accordi commerciali plurilaterali.
2. L'OMC fornisce un contesto nel cui ambito si possono svolgere negoziati tra i suoi Membri per quanto riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali nei settori contemplati dagli Accordi riportati in allegato al presente Accordo. L'OMC può inoltre fungere da ambito per ulteriori negoziati tra i suoi Membri per quanto riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali e da contesto per l'applicazione dei risultati di tali negoziati, secondo le modalità eventualmente decise da una Conferenza dei Ministri.
3. L'OMC amministra l'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (in appresso denominata "Intesa sulla risoluzione delle controversie" o "DSU" (Dispute Settlement Understanding) riportata nell'allegato 2 del presente Accordo.
4. L'OMC amministra il meccanismo di esame delle politiche commerciali (in appresso denominato "TPRM" (Trade Policy Review Mech- anism di cui all'allegato 3 del presente Accordo.
5. Al fine di rendere più coerente la determinazione delle politiche economiche a livello globale, l'OMC coopera, se del caso, con il Fondo monetario internazionale e con la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e con le agenzie ad essa affiliate.
Storico versioni
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