Trattato

Art. 7

RESTITUZIONE DEL MATERIALE

In vigore dal 20 ago 1993
RESTITUZIONE DEL MATERIALE Lo Stato richiedente deve, a domanda, restituire allo Stato richiesto non appena possibile tutti gli atti, i documenti e le cose fornite in esecuzione della richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-24;303#art-t-7

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