Art. 7 · RESTITUZIONE DEL MATERIALE
Trattato

Art. 7

7 / 20

RESTITUZIONE DEL MATERIALE

In vigore dal 20 ago 1993
RESTITUZIONE DEL MATERIALE Lo Stato richiedente deve, a domanda, restituire allo Stato richiesto non appena possibile tutti gli atti, i documenti e le cose fornite in esecuzione della richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-07-24;303#art-t-7