Trattato

Art. 9

NOTIFICA DI DOCUMENTI

In vigore dal 20 ago 1993
NOTIFICA DI DOCUMENTI 1. Ciascuno Stato contraente provvederà, su domanda, alla notifica di atti o documenti dell'altro Stato. 2. La richiesta di notifica di un documento con cui si disponga la comparizione di una persona davanti ad una autorità dello Stato richiedente sarà trasmessa non meno di 40 giorni prima della data di comparizione. Nei casi di urgenza lo Stato richiesto può rinunziare a tale termine. 3. Lo Stato richiesto farà pervenire all'altro Stato un attestato dell'avvenuta notifica.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-24;303#art-t-9

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NOTIFICA DI DOCUMENTI (Art. 9 Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, fatto a Melbourne il 28 ottobre 1988.) — Testo vigente | Portale Normativo