Trattato
Art. 8
TUTELA DELLA RISERVATEZZA E RESTRIZIONI SULL'USO DI TESTIMONIANZE ED INFORMAZIONI
In vigore dal 20 ago 1993
TUTELA DELLA RISERVATEZZA E RESTRIZIONI SULL'USO
DI TESTIMONIANZE ED INFORMAZIONI
1. Lo Stato richiesto, su domanda, deve attribuire carattere di riservatezza al contenuto della richiesta, alla documentazione ad essa relativa, nonché all'avvenuta concessione dell'assistenza. Se alla richiesta di assistenza non può essere data esecuzione senza violare il carattere di riservatezza, lo Stato richiesto deve informarne l'altro Stato, il quale comunicherà se la richiesta stessa debba o meno avere egualmente esecuzione.
2. Se necessario, lo Stato richiesto potrà esigere che le prove e le informazioni fornite rimangano riservate in conformità con le condizioni poste. Tuttavia esse potranno essere utilizzate, se necessario, come prova in un pubblico procedimento.
3. Lo Stato richiedente non deve fare uso delle prove e delle informazioni ottenute per fini diversi da quelli indicati nella richiesta, tranne che con il preventivo consenso dello Stato richiesto, fatta salva la possibilità per lo Stato richiedente di usarle ove ciò sia prescritto dalla sua legge al fine di promuovere l'azione penale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-07-24;303#art-t-8