Trattato

Art. 5

ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

In vigore dal 20 ago 1993
ESECUZIONE DELLE RICHIESTE 1. L'autorità centrale dello Stato richiesto dovrà soddisfare sollecitamente la richiesta o, se del caso, dovrà trasmetterla all'autorità competente, che farà tutto il possibile per soddisfare la richiesta. 2. Lo Stato richiesto dopo aver provveduto a quanto oggetto della domanda di assistenza dovrà, non appena possibile, consegnare allo Stato richiedente i risultati della propria attività e, se domandato, la richiesta originale. 3. Qualora l'esecuzione di una richiesta arrechi pregiudizio ad una istruttoria o ad un procedimento in corso nello Stato richiesto, quest'ultimo può ritardarne l'esecuzione, o darvi seguito a determi- nate condizioni. Condizioni potranno ugualmente essere poste dallo Stato richiesto ove la prestazione dell'assistenza nei termini domandati imporrebbe un onere eccessivo alle proprie risorse. 4. Lo stato deve informare l'altro Stato delle circostanze che potrebbero dare luogo a sostanziale ritardo nella esecuzione della richiesta non appena ne sia venuto a conoscenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-07-24;303#art-t-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo