Trattato
Art. 6
RIFIUTO DELL'ASSISTENZA
In vigore dal 20 ago 1993
RIFIUTO DELL'ASSISTENZA
1. Ciascuno Stato può rifiutare l'assistenza richiesta se:
a) il reato in relazione al quale è stata richiesta è di natura politica;
b) vi sono motivi sostanziali per ritenere che la richiesta di assistenza è stata fatta per facilitare il perseguimento in giudizio della persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità o opinioni politiche, o che per tali ragioni la persona in questione potrebbe ricevere pregiudizio;
c) ritiene che la prestazione dell'assistenza comprometterebbe seriamente la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali nazionali;
d) la richiesta si riferisce ad un reato per il quale nello Stato richiedente l'imputato è stato assolto o ha scontato la pena comminata o ha beneficiato di grazia, amnistia o condono;
e) la richiesta si riferisce ad un comportamento che non è considerato reato nello Stato richiesto o che non può essere ivi perseguito in analoghe circostanze;
f) la prestazione dell'assistenza arrecherebbe o potrebbe arrecare pregiudizio alla incolumità di una persona.
2. Lo Stato richiesto, prima di rifiutare l'assistenza, valuterà se essa possa essere prestata a determinate condizioni. Lo Stato richiedente deve uniformarsi alle condizioni poste dallo Stato richiesto.
3. Lo Stato richiesto deve prontamente comunicare allo Stato richiedente l'eventuale decisione di non eseguire in tutto o in parte la richiesta di assistenza, indicandone i motivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-07-24;303#art-t-6