Trattato

Art. 6

RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

In vigore dal 20 ago 1993
RIFIUTO DELL'ASSISTENZA 1. Ciascuno Stato può rifiutare l'assistenza richiesta se: a) il reato in relazione al quale è stata richiesta è di natura politica; b) vi sono motivi sostanziali per ritenere che la richiesta di assistenza è stata fatta per facilitare il perseguimento in giudizio della persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità o opinioni politiche, o che per tali ragioni la persona in questione potrebbe ricevere pregiudizio; c) ritiene che la prestazione dell'assistenza comprometterebbe seriamente la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali nazionali; d) la richiesta si riferisce ad un reato per il quale nello Stato richiedente l'imputato è stato assolto o ha scontato la pena comminata o ha beneficiato di grazia, amnistia o condono; e) la richiesta si riferisce ad un comportamento che non è considerato reato nello Stato richiesto o che non può essere ivi perseguito in analoghe circostanze; f) la prestazione dell'assistenza arrecherebbe o potrebbe arrecare pregiudizio alla incolumità di una persona. 2. Lo Stato richiesto, prima di rifiutare l'assistenza, valuterà se essa possa essere prestata a determinate condizioni. Lo Stato richiedente deve uniformarsi alle condizioni poste dallo Stato richiesto. 3. Lo Stato richiesto deve prontamente comunicare allo Stato richiedente l'eventuale decisione di non eseguire in tutto o in parte la richiesta di assistenza, indicandone i motivi.
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