Trattato

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

In vigore dal 20 ago 1993
TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA La Repubblica Italiana e l'Australia, desiderando intensificare la loro collaborazione nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, hanno concordato quanto segue: AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Ciascuno Stato contraente, su richiesta, si impegna a prestare all'altro Stato in conformità con le disposizioni del presente Trattato assistenza in procedimenti penali e in indagini relative ad un reato. 2. Tale assistenza comprenderà: a) ricerca e identificazione di persone; b) notifica di documenti; c) produzione di documenti e di atti; d) esecuzione di richieste di perquisizione e di sequestro; e) escussione di testimoni; f) trasferimento di persone per rendere testimonianza o per fornire elementi utili alle indagini; g) individuazione, sequestro e confisca di beni proventi di reato; 3. Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legge dello Stato richiesto. 4. Il presente Trattato non si applica ai reati previsti esclusivamente dalle leggi militari.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1993-07-24;303#art-t-1

In sintesi

L'articolo stabilisce che Italia e Australia si impegnano a fornirsi reciproca assistenza su richiesta per indagini e procedimenti penali relativi a reati. Questo aiuto include attività come cercare persone, notificare atti, raccogliere testimonianze, eseguire perquisizioni, sequestri e confische di beni derivanti da reato. Possono essere concesse anche altre forme di cooperazione, purché compatibili con le leggi dello Stato a cui viene chiesto l'aiuto. L'accordo esclude espressamente dall'assistenza i reati previsti soltanto dalle leggi militari.

Perché esiste questa norma

La norma serve a intensificare la collaborazione e l'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e l'Australia, definendo le attività di supporto reciproco per indagini e procedimenti penali.

A chi si applica

Si applica alle autorità giudiziarie e investigative della Repubblica Italiana e dell'Australia impegnate in indagini o procedimenti penali.

Esempio pratico

Durante un'indagine penale in Italia, i magistrati italiani chiedono all'Australia di rintracciare e ascoltare un testimone che risiede a Melbourne. L'Australia esegue l'audizione e trasmette gli atti alle autorità italiane in conformità con il trattato.

Adempimenti e conseguenze

Ciascuno Stato contraente ha l'obbligo di prestare assistenza all'altro Stato, su richiesta, per indagini e procedimenti penali in conformità al trattato.

Domande frequenti

Quali attività di assistenza include l'accordo tra i due Stati?Comprende la ricerca di persone, la notifica e produzione di atti, perquisizioni, sequestri, confisca di beni proventi di reato, escussione e trasferimento temporaneo di testimoni.
L'assistenza si applica a qualsiasi tipo di reato?No, il trattato esclude espressamente la cooperazione per i reati che sono previsti esclusivamente dalle leggi militari.
È possibile richiedere forme di aiuto non specificate nell'elenco?Sì, possono essere prestate altre forme di assistenza a condizione che siano compatibili con la legge dello Stato a cui viene richiesto l'intervento.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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