Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-07-24;303#art-t-1
AMBITO DI APPLICAZIONE
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:legge:1993-07-24;303#art-t-1
L'articolo stabilisce che Italia e Australia si impegnano a fornirsi reciproca assistenza su richiesta per indagini e procedimenti penali relativi a reati. Questo aiuto include attività come cercare persone, notificare atti, raccogliere testimonianze, eseguire perquisizioni, sequestri e confische di beni derivanti da reato. Possono essere concesse anche altre forme di cooperazione, purché compatibili con le leggi dello Stato a cui viene chiesto l'aiuto. L'accordo esclude espressamente dall'assistenza i reati previsti soltanto dalle leggi militari.
La norma serve a intensificare la collaborazione e l'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e l'Australia, definendo le attività di supporto reciproco per indagini e procedimenti penali.
Si applica alle autorità giudiziarie e investigative della Repubblica Italiana e dell'Australia impegnate in indagini o procedimenti penali.
Durante un'indagine penale in Italia, i magistrati italiani chiedono all'Australia di rintracciare e ascoltare un testimone che risiede a Melbourne. L'Australia esegue l'audizione e trasmette gli atti alle autorità italiane in conformità con il trattato.
Ciascuno Stato contraente ha l'obbligo di prestare assistenza all'altro Stato, su richiesta, per indagini e procedimenti penali in conformità al trattato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.