Trattato
Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
In vigore dal 20 ago 1993
TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE
FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA
La Repubblica Italiana e l'Australia, desiderando intensificare la loro collaborazione nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, hanno concordato quanto segue:
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Ciascuno Stato contraente, su richiesta, si impegna a prestare all'altro Stato in conformità con le disposizioni del presente Trattato assistenza in procedimenti penali e in indagini relative ad un reato.
2. Tale assistenza comprenderà:
a) ricerca e identificazione di persone;
b) notifica di documenti;
c) produzione di documenti e di atti;
d) esecuzione di richieste di perquisizione e di sequestro;
e) escussione di testimoni;
f) trasferimento di persone per rendere testimonianza o per fornire elementi utili alle indagini;
g) individuazione, sequestro e confisca di beni proventi di reato;
3. Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legge dello Stato richiesto.
4. Il presente Trattato non si applica ai reati previsti esclusivamente dalle leggi militari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-07-24;303#art-t-1