Trattato

Art. 11

DICHIARAZIONI DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEST

In vigore dal 20 ago 1993
DICHIARAZIONI DI PERSONE NELLA PARTE RICHIESTA Ciascuno Stato può chiedere all'altro di ottenere dichiarazioni di persone per fini di giustizia penale. Lo Stato richiesto farà ogni sforzo per ottenere le dichiarazioni di cui sopra.
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DICHIARAZIONI DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEST (Art. 11 Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, fatto a Melbourne il 28 ottobre 1988.) — Testo vigente | Portale Normativo