Trattato
Art. 11
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In vigore dal 20 ago 1993
DICHIARAZIONI DI PERSONE NELLA PARTE RICHIESTA
Ciascuno Stato può chiedere all'altro di ottenere dichiarazioni di persone per fini di giustizia penale. Lo Stato richiesto farà ogni sforzo per ottenere le dichiarazioni di cui sopra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-07-24;303#art-t-11