Convenzione

Art. 7

In vigore dal 1 ago 1993
Per quanto concerne i rapporti tra le parti del contratto di fac- toring, questo può validamente prevedere il trasferimento, direttamente o in virtù di un nuovo atto, di tutti o parte dei diritti del fornitore derivanti dal contratto di vendita di merci, incluso il beneficio di ogni disposizione del contratto di vendita di merci che riservi al fornitore la proprietà delle merci o conferisca allo stesso ogni altra garanzia.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;260#art-c-7

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