Convenzione

Art. 4

In vigore dal 1 ago 1993
1. - Nella interpretazione della presente Convenzione, si deve avere riguardo al suo oggetto, ai suoi obiettivi così come sanciti nel preambolo, al suo carattere internazionale ed all'esigenza di promuovere l'uniformità della sua applicazione così come di assicurare l'osservanza della buona fede nel commercio internazionale. 2. - Le questioni, relative alle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che non sono da essa espressamente regolate, sono disciplinate in conformità ai principi generali sui quali la Convenzione si basa o, in mancanza di tali principi, in conformità alla legge applicabile in virtù delle norme di diritto internazionale privato.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;260#art-c-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul factoring internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988. — Testo vigente | Portale Normativo