Convenzione

Art. 5

In vigore dal 1 ago 1993
Per quanto concerne i rapporti tra le parti di un contratto di fac- toring: a) una clausola del contratto di factoring che preveda la cessione di crediti esistenti o futuri non è resa invalida dall'assenza di una loro specifica individuazione, se alla conclusione del contratto o al momento della loro nascita siano riferibili al contratto; b) una clausola del contratto di factoring in base alla quale siano ceduti crediti futuri produce il loro trasferimento al cessionario al momento della loro nascita, senza che sia necessario un nuovo atto di trasferimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-07-14;260#art-c-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo