Convenzione

Art. 3

In vigore dal 1 ago 1993
1. - L'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione può essere esclusa: a) dalle parti del contratto di factoring; o b) dalle parti del contratto di vendita di merci per quanto concerne i crediti che ne derivano o al momento in cui la comunicazione scritta di questa esclusione sia stata fatta al cessionario, o successivamente. 2. - Quando l'applicazione della presente Convenzione sia esclusa in conformità al precedente paragrafo, questa esclusione non può che riguardare la totalità della Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;260#art-c-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul factoring internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988. — Testo vigente | Portale Normativo