Convenzione
Art. 2
In vigore dal 1 ago 1993
1. - La presente Convenzione si applica quando i crediti ceduti, in base ad un contratto di factoring, derivino da un contratto di vendita di merci tra un fornitore ed un debitore che abbiano la loro sede di affari in Stati diversi e quando:
a) questi Stati, così come lo Stato nel quale il cessionario ha la
propria sede di affari, siano Stati contraenti; o
b) il contratto di vendita di merci e il contratto di factoring siano disciplinati dalla legge di uno Stato contraente.
2. - Nella presente Convenzione, il riferimento alla sede di affari di una delle parti significa, se tale parte ha più di una sede di affari, la sede che ha la più stretta relazione con il contratto in questione e la sua esecuzione, tenuto conto delle circostanze note o contemplate dalle parti in qualsiasi momento anteriore o al momento della conclusione del contratto.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-07-14;260#art-c-2