Convenzione

Art. 9

In vigore dal 1 ago 1993
1. - Nel caso in cui il cessionario domandi il pagamento di un credito derivante da un contratto di vendita di merci al debitore, questi può esercitare nei confronti del cessionario tutti i mezzi di difesa derivanti dal contratto che egli avrebbe potuto opporre se la domanda fosse stata avanzata dal fornitore. 2. - Il debitore può anche esercitare contro il cessionario ogni azione in compensazione relativamente ai diritti e alle azioni esistenti contro il fornitore in favore del quale il credito è nato e che egli può invocare nel momento in cui la comunicazione scritta della cessione è stata fatta conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;260#art-c-9

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