Convenzione

Art. 11

In vigore dal 1 ago 1993
1. - Quando un credito è ceduto da un fornitore ad un cessionario in virtù di un contratto di factoring regolato da questa Convenzione: a) sotto riserva delle disposizioni dell'alinea b) del presente paragrafo, le regole enunciate negli articoli da 5 a 10 si applicano ad ogni cessione successiva del credito fatta dal cessionario o da un cessionario successivo; b) le disposizioni degli a 10 si applicano come se il cessionario successivo fosse l'impresa di factoring. 2. - Ai fini della presente Convenzione, la comunicazione al debitore della cessione successiva costituisce anche comunicazione della cessione all'impresa di factoring.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-07-14;260#art-c-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo