Convenzione
Art. 13
In vigore dal 1 ago 1993
1. - La presente Convenzione è aperta alla firma in occasione della seduta di chiusura della Conferenza diplomatica per l'adozione dei progetti di Convenzioni dell'Unidroit sul factoring e sul leasing finanziario internazionali e rimarrà aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 31 dicembre 1990 ad Ottawa.
2. - La presente Convenzione è oggetto di ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.
3. - La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati che non l'abbiano sottoscritta a partire dalla data dalla quale sarà aperta alla firma.
4. - La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante deposito di un formale strumento presso il depositario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-07-14;260#art-c-13