Convenzione

Art. 18

In vigore dal 1 ago 1993
Uno Stato contraente può in ogni momento dichiarare conformemente al paragrafo 2 dell', che una cessione, fatta in base al paragrafo 1 dell', non ha effetto nei confronti del debitore che, al momento della conclusione del contratto di vendita di merci, abbia la propria sede di affari in questo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;260#art-c-18

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