Convenzione

Art. 21

In vigore dal 1 ago 1993
La presente Convenzione si applica quando i crediti ceduti in virtù di un contratto di factoring derivano da un contratto di vendita di merci concluso dopo l'entrata in vigore della Convenzione negli Stati contraenti a cui si riferisce l'alinea a) del paragrafo 1 dell', o nello Stato o negli Stati contraenti di cui all'alinea b) del paragrafo 1 di detto articolo, a condizione che: a) il contratto di factoring sia concluso dopo questa data; o che b) le parti del contratto di factoring abbiano convenuto che la Convenzione si applica.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;260#art-c-21

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