Art. 1
In vigore dal 1 ago 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione UNIDROIT sul factoring internazionale, fatta a Ottawa il 28 maggio 1988.
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