Convenzione

Art. 22

In vigore dal 1 ago 1993
Non sono ammese riserve se non quelle espressamente consentite dalla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;259#art-c-22

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Art. 22 Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988. — Testo vigente | Portale Normativo