Convenzione
Art. 19
In vigore dal 1 ago 1993
1. - Due o più Stati contraenti che, nelle materie regolate dalla presente Convenzione, applicano norme giuridiche identiche o sostanzialmente coincidenti, possono dichiarare in ogni momento che la Convenzione non si applica quando il fornitore, il concedente e l'utilizzatore hanno la loro sede di affari in questi Stati. Tali dichiarazioni possono essere fatte congiuntamente o mediante dichiarazioni unilaterali e reciproche.
2. - Ogni Stato contraente che, nelle materie regolate dalla presente Convenzione, applica norme giuridiche identiche o sostanzialmente coincidenti con quelle di uno o più Stati non contraenti, può, in ogni momento, dichiarare che la Convenzione non si applica allorchè il fornitore, il concedente e l'utilizzatore hanno le loro sedi di affari in tali Stati.
3. - Se uno Stato al quale si riferisce una dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente successivamente diviene Stato contraente, la menzionata dichiarazione avrà, a partire dalla data nella quale la presente Convenzione entrerà in vigore in tale Stato, l'effetto di una dichiarazione resa in virtù del paragrafo 1, a condizione che il nuovo Stato contraente si associ a tale dichiarazione o faccia una dichiarazione unilaterale e reciproca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-07-14;259#art-c-19