Convenzione
Art. 23
In vigore dal 1 ago 1993
La presente Convenzione si applica alle operazioni di leasing finanziario quando il contratto di leasing e il contratto di fornitura sono ambedue conclusi dopo l'entrata in vigore della Convenzione o negli Stati contraenti a cui si riferisce l'alinea a) del paragrafo 1 dell', o nello Stato o negli Stati contraenti di cui all'alinea b) del paragrafo 1 di detto articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-07-14;259#art-c-23