Convenzione

Art. 21

In vigore dal 1 ago 1993
1. - Le dichiarazioni rese in virtù della presente Convenzione al momento della sottoscrizione sono soggette a conferma in occasione della ratifica, accettazione o approvazione. 2. - Le dichiarazioni e le conferme di tali dichiarazioni devono essere rese per iscritto ad essere formalmente notificate al depositario. 3. - Le dichiarazioni producono i loro effetti contemporaneamente all'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti degli Stati interessati alla loro applicazione. Tuttavia le dichiarazioni, di cui il depositario riceve formale notifica dopo tale entrata in vigore, producono effetto dal primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione da parte del depositario. Le dichiarazioni unilaterali e reciproche, rese in virtù dell', producono effetto dal primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione dell'ultima dichiarazione da parte del depositario. 4. - Ogni Stato che fa una dichiarazione in virtù della presente Convenzione può in qualsiasi momento revocarla mediante formale notifica per iscritto indirizzata al depositario. Tale revoca produrrà effetto dal primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione della notifica da parte del depositario. 5. - La revoca di una dichiarazione resa in virtù dell' rende inefficace, nei confronti dello Stato che l'ha resa, dalla data in cui la revoca produce effetto, ogni dichiarazione congiunta o unilaterale e reciproca resa da un'altro Stato ai sensi di detto articolo.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;259#art-c-21

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