Convenzione
Art. 24
In vigore dal 1 ago 1993
1. - La presente Convenzione può essere denunciata da ogni Stato contraente in ogni momento a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa in quello Stato.
2. - La denuncia si effettua mediante deposito di un formale strumento presso il depositario.
3. - La denuncia produce i suoi effetti dal primo giorno del mese successivo al sesto mese a decorrere dalla data del deposito dello strumento di denuncia presso il depositario. Allorchè nella denuncia sia previsto un periodo più lungo per la produzione dei suoi effetti questa produrrà i suoi effetti alla scadenza di tale più lungo periodo a decorrere dal suo deposito presso il depositario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-07-14;259#art-c-24