Convenzione

Art. 17

In vigore dal 1 ago 1993
La presente Convenzione non prevale sulle convenzioni concluse o ancora da concludere; in particolare essa non pregiudica la responsabilità che grava su ogni persona in conseguenza di convenzioni in vigore o future.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;259#art-c-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988. — Testo vigente | Portale Normativo