Convenzione

Art. 14

In vigore dal 1 ago 1993
1. - Il concedente può accordare garanzie sul bene o cedere in tutto o in parte i suoi diritti sullo stesso o quelli che gli derivano dal contratto di leasing. Una tale cessione non lo libera da alcuno degli obblighi che gli derivano dal contratto di leasing, non altera la natura di tale contratto e non modifica il regime giuridico quale risulta dalla presente Convenzione. 2. - L'utilizzatore può cedere il diritto all'uso del bene o qualsiasi altro diritto che derivi dal contratto di leasing a condizione che il concedente abbia acconsentito a tale cessione e sotto riserva dei diritti dei terzi.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;259#art-c-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988. — Testo vigente | Portale Normativo