Convenzione

Art. 9

In vigore dal 1 ago 1993
1. - L'utilizzatore deve avere cura del bene, usarlo in modo ragionevole e conservarlo nello stato in cui gli è stato consegnato, fatta eccezione per la normale usura e per ogni modificazione del bene concordata tra le parti. 2. - Quando il contratto di leasing giunge a termine, l'utilizzatore deve restituire il bene al concedente nello stato descritto nel paragrafo precedente, a meno che egli non abbia esercitato il diritto di acquistare il bene o di prorogare il contratto di leasing per un periodo ulteriore.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;259#art-c-9

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