Convenzione
Art. 9
In vigore dal 1 ago 1993
1. - L'utilizzatore deve avere cura del bene, usarlo in modo ragionevole e conservarlo nello stato in cui gli è stato consegnato, fatta eccezione per la normale usura e per ogni modificazione del bene concordata tra le parti.
2. - Quando il contratto di leasing giunge a termine, l'utilizzatore deve restituire il bene al concedente nello stato descritto nel paragrafo precedente, a meno che egli non abbia esercitato il diritto di acquistare il bene o di prorogare il contratto di leasing per un periodo ulteriore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-07-14;259#art-c-9