Convenzione
Art. 7
In vigore dal 1 ago 1993
1. - a) I diritti reali del concedente sul bene sono opponibili al curatore del fallimento ed ai creditori dell'utilizzatore, compresi i creditori che abbiano compiuto atti cautelari od esecutivi.
b) Ai fini del presente paragrafo il termine "curatore del fallimento" comprende il liquidatore, l'amministratore e qualunque altra persona designata a gestire i beni dell'utilizzatore nell'interesse della massa dei creditori.
2. - Quando, secondo la legge applicabile, i diritti reali del concedente sul bene sono opponibili ai soggetti di cui al paragrafo precedente soltanto a condizione che sia soddisfatta la disciplina in tema di pubblicità, tali diritti sono opponibili a tali soggetti a condizione che detta disciplina sia stata osservata.
3. - La legge applicabile, ai fini del paragrafo precedente, è quella dello Stato che, nel momento nel quale la persona di cui al paragrafo 1 è in grado di invocare le disposizioni di cui al paragrafo 2, è:
a) per ciò che concerne le navi immatricolate, lo Stato nel quale la nave è immatricolata al nome del suo proprietario. Ai fini del presente alinea il locatario del nudo scafo non può essere considerato come proprietario;
b) per ciò che concerne gli aeromobili immatricolati conformemente alla Convenzione relativa alla Aviazione civile internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944, lo Stato nel quale l'aeromobile è immatricolato;
c) per ciò che concerne ogni altro bene appartenente ad una categoria di beni che possono essere spostati normalmente da uno Stato all'altro, ivi compresi i motori di aereo, lo Stato nel quale sia situata la principale sede di affari dell'utilizzatore;
d) per ciò che concerne ogni altro bene, lo Stato dove detto bene è situato.
4. - Il paragrafo 2 non pregiudica le disposizioni di altri trattati che importino l'obbligo di riconoscere i diritti reali del concedente sul bene.
5. - Il presente articolo non pregiudicherà la prelazione dei creditori titolari di:
a) un privilegio o una garanzia mobiliare sul bene, costituiti oppure no in virtù di un contratto, fatta eccezione per quelli che derivano da un procedimento cautelare o esecutivo, o
b) un diritto di sequestro, di ritenzione o di disposizione conferito specificamente con riferimento a navi o aeromobili, riconosciuto dalle disposizioni della legge applicabile in base alle norme di diritto internazionale privato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-07-14;259#art-c-7