Convenzione
Art. 4
In vigore dal 1 ago 1993
1. - L'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione non viene meno qualora il bene venga ad essere incorporato o connesso ad un immobile.
2. - Le questioni relative all'incorporazione o alla fissazione del bene ad un immobile, così come quelle relative agli effetti sui diritti inter se del concedente e di un soggetto titolare di diritti reali sull'immobile sono regolate dalla legge dello Stato dove tale immobile è situato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-07-14;259#art-c-4