Convenzione
Art. 8
In vigore dal 1 ago 1993
1. - a) Fatta riserva per le disposizioni della presente Convenzione e dei contratti di leasing, il concedente è esonerato da ogni responsabilità derivante dal bene nei confronti dell'utilizzatore, fatta eccezione per il caso in cui questi abbia subito il danno in ragione dell'affidamento riposto nella capacità di giudizio del concedente, nonché in ragione dell'intervento di quest'ultimo nella scelta del fornitore e delle caratteristiche del bene.
b) Il concedente è esonerato, in tale sua qualità, da ogni responsabilità nei confronti dei terzi per morte e danni a persone e a cose causati dal bene.
c) Le disposizioni del presente paragrafo non regolano la responsabilità del concedente in diversa qualità, ad esempio in quella di proprietario.
2. - Il concedente garantisce che il pacifico godimento dell'utilizzatore non sarà turbato da soggetti che abbiano la proprietà del bene o altro superiore diritto su di esso o che facciano valere tale diritto di proprietà o di diritto superiore nel corso di procedimenti giudiziari, allorchè tale diritto o tale pretesa non risultino da un atto o da una omissione dell'utilizzatore.
3. - Le parti non possono derogare alle disposizioni del paragrafo precedente nè modificarne gli effetti nella misura il cui il diritto o la pretesa derivino da un atto o da un'omissione del concedente o da sua colpa grave.
4. - Le disposizioni previste nei paragrafi 2 e 3 non pregiudicheranno l'eventuale più ampia garanzia di pacifico godimento a carico del concedente che sia inderogabile in base alla legge applicabile secondo le regole di diritto internazionale privato.
Storico versioni
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