Convenzione

Art. 11

In vigore dal 1 ago 1993
I diritti dell'utilizzatore, derivanti dal contratto di fornitura in base alla presente Convenzione, non saranno pregiudicati da una modifica di un qualsiasi termine del contratto di fornitura che sia stato preventivamente approvato dall'utilizzatore, a meno che quest'ultimo non abbia acconsentito a tale modifica.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;259#art-c-11

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